Uso della mediazione in tema di scioglimento della comunione di beni

La mediazione civile rappresenta, nello scenario giuridico italiano, la procedura più utile e vantaggiosa, anche economicamente, per lo scioglimento di una comunione di beni.

Ciò vale tanto per lo scioglimento di una comunione ordinaria (art. 713 c.c. e ss.) quanto per la comunione ereditaria (art. 1111 c.c. e ss.).

È uno strumento in grado di risolvere tutte le controversie legate a divisioni e successioni ereditarie in pochissimo tempo (tre mesi), attraverso il dialogo tra le parti e l’intervento neutrale, imparziale del mediatore.

Peraltro, l’art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 ha posto, proprio in questa materia, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione civile, come condizione di procedibilità dell’eventuale successivo giudizio.

Va sottolineato che il procedimento di mediazione può essere utilizzato anche in via preliminare al fine di evitare il sorgere di un conflitto, in assenza di contenzioso sulla divisione, avviando congiuntamente la procedura.

La mediazione si svolge con l’assistenza legale obbligatoria dell’avvocato, che ne garantisce il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Ciò che rende estremamente vantaggioso l’uso della mediazione è il regime fiscale di cui beneficia: art.17 del D. Lgs 28/2010 prevede “l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” ivi comprese le imposte ipotecarie e catastali e l’esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore (base imponibile) di 100.000 euro.

L’avv. Faliero Nazzaroli rimane a disposizione per consulenze personalizzate.