Inadempimento contrattuale ai tempi del Coronavirus.
Forse a molti sono sfuggite le novità, rilevanti, introdotte
dal Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito
con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).
In particolare, l’art. 3, comma 6 bis, tuttora vigente, dispone che il rispetto delle misure di contenimento e le conseguenti limitazioni connesse all’emergenza coronavirus, sono sempre valutate ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Ne consegue, pertanto, che il rispetto delle misure di contenimento e le conseguenti limitazioni connesse all’emergenza coronavirus possono costituire una scusante per il debitore inadempiente o che ritarda nell’adempimento della sua obbligazione, e, in un eventuale giudizio promosso dal creditore nei suoi confronti, il giudice dovrà necessariamente tenerne conto.
Infine, ma non ultimo per importanza, il comma 6-ter del medesimo articolo 3, aggiunto dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13, ha introdotto il necessario e preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 può essere valutato ai sensi del precedente comma 6-bis.
E’ stata dunque introdotta una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, che costituisce condizione di procedibilità della domanda.