Contratto di locazione ai tempi del Coronavirus.
Riduzione del canone, credito d'imposta e diritto di recesso nei contratti di locazione ai tempi del Coronavirus.
Il D.L. n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto un credito d'imposta pari al 60% del canone corrisposto nei contratti di locazione ad uso non abitativo, di leasing e di affitto d'azienda , ma anche, in taluni casi, il diritto di ottenere la riduzione del canone e la possibilità di recedere dal contratto.
In particolare, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Il credito di imposta spetta alle
strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume
di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
Il credito d'imposta spetta anche agli enti
non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
In ogni caso, il credito d'imposta è commisurato
all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a
ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture
turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari
esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a
condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per
cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di
impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il
concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in
scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente
pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in
modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e
l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. In caso di mancato
accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il
concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere
realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,
ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di
collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario,
nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza dello scioglimento del contratto.
La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati
decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e'
sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del
codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli
stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio
dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di
palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti
privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto,
limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad
una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova
di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume
pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.